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Alano - Istruzioni Per L'uso?


cristianpie

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Ciao a tutti. Eterno dilemma.

Amo da morire l'alano e ne vorrei comprere uno. Bando alle ciance, Vi descrivo le mie abitudini di vita.

Ho 34 anni e sono architetto libero professionsita. Lavoro molto ma vicino a casa, non sono molto libero, Tuittavia, pur lavorando per gran parte della giornata, torno sempre a casa per pranzo e lavoro a 100 metri da casa. Vivo in un apaprtamento di 70 metri quadri. Ho dei piccoli parchi nelle vicinanze. Potrei farcela secondo voi?

Il problema piu grosso è che un giorno alla settimana sono via a pranzo. Penso tuttavia che potrei trovare qualocuno che lo accompagna fuori per i bisogni.

Quante volte deve uscire di media al giorno?

Altra domanda: secondo voi quanto mi costerà il mantenimento del mio amore al mese?

Lo so che sono molte domande e posso sembrare un po' confuso, ma ci tengo davvero tanto. Ah.. per chi non l'avesse capito vivo solo (single).

grazie mille a chi vorrà aiutarmi

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Guarda, a mio parere l'Alano è un cane un po' troppo grosso per essere tenuto in un'appartamento di 70 mq. Può costare moooolto mantenerlo perchè mangia moltissimo, e ha un bisogno incredibile di fare lunghe passeggiate e corse per non cadere nella noia, cosa dannosissima per un cane della sua mole.

So che è un desiderio e ti capisco, ma io al posto tuo, non lo prenderei.

Poi ovviamente sei libero di fare quello che vuoi, è solo un mio parere. Io vivo in una casa di 100 mq circa + terrazzo molto grande e volevo un dobermann, ma ho preferito prendere 2 chihuahua perchè sapevo che anche con tutto questo spazio, i cani grandi necessitano comunque di un giardino.

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Posso garantirti che l'alano è uno dei miglior cani da appartamento che ci siano: per assurdo sta più stretto un jack Russel da 5 kg che un alano da 60, in un mini appartamento!!!!

Se ce la fai a farlo uscire almeno 3 volte al giorno, e con almeno un uscita di circa un ora, non avrai problemi di stress nel peloso.

E' inutile dire che l'alano non è un cane dalla gestione economicissima: più che altro per via dell'alimentazione....

Comunque non è un cane difficile da educare e che vive per il padrone: se ami questa razza compratene un esemplare da un buon allevamento; puoi cercarlo contattando il club di razza...

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tram l'altro, di solito, i cani di grande mole, superata l'infanzia stanno molto tranquilli , quindi puoi portarlo con te al lavoro. il notaio di famiglia fa proprio così, la mattina lo porta con sè in ufficio e durante il giorno chi esce lo fa uscire, e domingo è un cane felice e non si annoia, perchè vede moltissima gente. per il matenimento ... sai con la tribù che mi ritrovo, tenderei a minimizzare :bigemo_harabe_net-163:

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Grazie... soprattutto per l'incoraggiamento... in realtà non penso che potrei portarlo con me al lavoro perchè lo studio non è di mia proprietà... magari potessi farlo!

Ora lo scoglio potrebbe essere rappresentato dai vicini di casa. Devo verificare cosa prevede il regolamento condominiale, a di sicuro le vicine di casa prenderanno paura!

Comunque grazie ancora, davvero, penso proprio che inizierò a girare per allevamenti

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animali in condominio (leggi relative)

Molti rinunciano a tenere un animale perchè i regolamenti condominiali lo vietano, in realtà, come si evince dalla relativa legislazione, il regolamento condominiale non può impedire la detenzione di un animale nella proprietà privata (sarebbe una indebita limitazione del diritto di proprietà), bensì può vietare che gli animali circolino liberamente negli spazi comuni. Ovviamente, educazione e cortesia implicano che il proprietario dell'animale lo educhi in modo tale che, con i suoi comportamenti, non rechi disturbo a terzi.

Si usa dire che il regolamento è la "legge interna" del condominio: esso infatti disciplina l'utilizzo delle cose comuni e la ripartizione delle spese (secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino) e stabilisce le norme da osservare per la tutela del decoro dell'edificio, e quelle relative all'amministrazione (art. 1138 c.c.).

Il regolamento di condominio contiene le tabelle millesimali (art. 68 disp.att. c.c.) che esprimono in millesimi il valore della proprietà di ciascun condomino, e può essere di natura contrattuale oppure approvato a maggioranza dall'assemblea.

IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE

Il regolamento contrattuale deriva da un’accettazione di esso da parte degli acquirenti delle varie porzioni di immobili, al momento dell’acquisto: per lo più viene predisposto dal costruttore-venditore dell'edificio e costituisce parte integrante di tutti gli atti di acquisto stipulati dai diversi condomini.

Da questa sua natura deriva la funzione di disciplinare tanto i rapporti tra i singoli proprietari, quanto alcuni rapporti tra condomini e venditore. Poiché costituisce un'articolazione del contratto di acquisto, ne deriva la piena applicabilità delle norme relative alla trascrizione degli atti relativi ad immobili in particolare per quanto riguarda gli effetti nei confronti dei terzi.

In ogni caso l'omessa trascrizione nei Registri Immobiliari non influisce sulla validità ed efficacia del regolamento.

Si suole distinguere tra le disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condominio (ad es. destinazione delle proprietà esclusive, modifica dei criteri di ripartizione delle spese) e norme che coinvolgono interessi impersonali della collettività dei condomini (come quelle che prevedono le modalità di uso dei servizi condominiali).

Le prime hanno natura contrattuale e perciò possono essere modificate soltanto per iscritto e con il consenso unanime di tutti i condomini, mentre le seconde hanno natura tipicamente regolamentare e possono essere perciò modificate con deliberazione dell'assemblea adottata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ. .

Il regolamento contrattuale può contenere limitazioni al diritto di proprietà esclusiva dei singoli condomini (che sono opponibili ai terzi subacquirenti se debitamente trascritte) come può contenere speciali esoneri di uno o più proprietari da alcune spese condominiali, o la previsione dell'uso esclusivo di alcune parti comuni a favore di una proprietà esclusiva (nesso pertinenziale); deve essere osservato anche dall'originario unico proprietario dell'edificio, ma non può derogare alle norme imperative dettate dal codice civile e dalle leggi speciali.

Il regolamento di condominio edilizio predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio non è vincolante per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso (anche se nell'atto di acquisto sia posto a loro carico l'obbligo di rispettare un regolamento da redigersi in futuro) salvo che l'acquirente, successivamente alla sua redazione, vi presti adesione con atto scritto da cui risulti in modo chiaro ed inequivocabile la "presa di cognizione" del regolamento stesso e la volontà di darvi esecuzione.

Nei regolamenti contrattuali predisposti dal costruttore \ venditore dell'immobile, di norma questi si riserva alcuni "benefit" che potrà esercitare anche dopo aver alienato tutte le unità immobiliari: ad es. il diritto di autorizzare l'apposizione di targhe o insegne, o lo svolgimento di determinate attività all'interno dell'edificio. Queste norme servono a garantire una più facile commerciabilità dell'immobile, anche qualora - in seguito alle vendite via via effettuate - il costruttore non disponesse più della maggioranza assembleare.

IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Il regolamento approvato a maggioranza (o di natura assembleare) deriva da una delibera assembleare approvata con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea (appositamente convocata) che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136 II c.c.): la relativa delibera, come quella che modifica un regolamento preesistente, può essere impugnata rispettando le ordinarie regole previste dall'art. 1107 c.c.

Le norme del regolamento non devono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 oltre che 63,66,67,69 disp. att. c.c. .

In pratica non può contenere limitazioni o divieti alla destinazione o utilizzabilità delle proprietà esclusive, oppure criteri di ripartizione delle spese diversi da quelli previsti dal codice civile: tali deroghe sono ammesse solo ove risultino deliberate all'unanimità.

Ad esempio, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali approvati a maggioranza, non potendo detti regolamenti apportare limitazioni delle facoltà del diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente ed in esclusiva: sicché, in difetto di un'approvazione unanime, le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quegli stessi condomini che le avevano approvate.

il regolamento condominiale può impedire di alloggiare o far circolare animali domestici negli spazi comuni. Poiché in questo caso la delibera concerne le modalità di utilizzo delle aree condominiali la relativa deliberazione può essere adottata a maggioranza. Invece per vietare la detenzione di animali all'interno delle aree private, occorre una delibera adottata all'unanimità oppure che tale divieto sia contenuto in un regolamento contrattuale, dal momento che si tratta di imporre un vincolo al libero esercizio del diritto di proprietà dei condomini (nel ns. ordinamento gli animali sono considerati "beni", e dunque sono tutelati in quanto parte del patrimonio personale).

Per ragioni igieniche o di convivenza il regolamento potrebbe vietare di portare gli animali in ascensore oppure obbligare i proprietari ad adottare la museruola o altre cautele.

Non esistono neppure limiti predefiniti in relazione alla grandezza o alla specie dell'ospite, ma è evidente come un animale più grande sia più difficile da controllare e tollerare, e dunque potrebbe costituire più facilmente una molestia per gli altri condomini: in materia deve prevalere il buonsenso (e la buona educazione) .

Negli edifici con più di dieci proprietari l'adozione del regolamento è obbligatoria, mentre è facoltativa nel cd. piccolo condominio (art. 1138 c.c.). Quest'obbligo comporta la facoltà di ciascun proprietario di sottoporre all'assemblea la necessità di adottare un regolamento: qualora non si provvedesse, sarebbe configurabile il ricorso all'Autorità Giudiziaria, le cui modalità di intervento sono peraltro molto discusse.

Concludendo si segnala che, mentre ogni condomino ha diritto di esigere il rispetto del regolamento, per le infrazioni può essere stabilito a titolo di sanzione il pagamento di una somma "fino" a Euro cento (art. 70 disp.att. c.c.) che viene devoluta per le spese ordinarie: sono nulle le eventuali disposizioni del regolamento di condominio che dovessero prevedere sanzioni di importo maggiore.

L'esiguità di tale importo rende di fatto difficile ottenere l'adempimento coattivo delle infrazioni cd. lievi.

Giurisprudenza:

Cass. civ., sez. II, 18-04-2002, n. 5626 Le clausole dei regolamenti che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni e quelle che attribuiscono ad alcuni di loro maggiori diritti rispetto agli altri hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione, che deve essere manifestato in forma scritta, essendo esse costitutive di oneri reali o di servitù prediali da trascrivere nei registri immobiliari della conservatoria per l'opponibilità ai terzi acquirenti di appartamenti o di altre porzioni immobiliari dell'edificio condominiale.

Cass. civ., sez. II, 25-10-2001, n. 13164. Il regolamento di condominio predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove sia accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli appartamenti e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti, non solo per le clausole che disciplinano l'uso o il godimento dei servizi o delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca; ne consegue che tale regolamento convenzionale, anche se non materialmente inserito nel testo del successivo contratto di compravendita dei singoli appartamenti dell'edificio, fa corpo con esso quando sia stato regolarmente trascritto nei registri immobiliari, rientrando le sue clausole, "per relationem", nel contenuto dei singoli contratti. Cass. civ., sez. II, 12-06-2001, n. 7908 Ai fini della revisione e modificazione delle tabelle millesimali prevista dall'art 69 disp. att. cod. civ., è rilevante l'accertamento della natura contrattuale o meno delle stesse, poiché, in caso di tabella cosidetta "contrattuale", l'errore non rileva nella sua oggettività ma solo in quanto abbia determinato un vizio del consenso; pertanto, non è esperibile l'azione prevista dall'art.69 disp. cit., ma solo l'ordinaria azione di annullamento del contratto, previa allegazione di un vizio della volontà

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Quoto gli altri un alano ( è una razza tra l'altro molto freddolosa..quindi la vita di casa gli va alla grande!!!) può vivere bene in appartamento, a patto che possa uscire almeno tre volte al giorno. Considera però che i primi mesi dovrai farlo uscire spessissimo ed educarlo bene, perchè comunque una volta adulto dovrai averlo sempre sotto controllo. C'è anche un problema di gestione, nel senso che non è facilissimo trovare qualcuno che si porti in giro un alano al guinzaglio e anche trovare posti di vacanza disposti a prenderlo è un pò problematico. Insomma valuta molto bene i pro e i contro.

Voglio farti un piccolo elenco dei contro e dei pro della razza in base anche all'esperienza che ha una mia amica che vive con un alano in casa di 5 anni e ha avuto sempre alani arlecchini con sè.

Contro:

- da cucciolo ha un costo economico di mantenimento molto elevato. Serve un mangime ottimo per la crescita e visite periodiche dal veterinario. Va acquistato da un allevatore serio. E' una razza che soffre di displasia dell'anca e torsione allo stomaco, quindi per la prima vanno fatte lastre di controllo sul cucciolo, per la seconda deve mangiare anche da adulto due volte al giorno e stare a riposo subito dopo mangiato.

Inoltre da cucciolo non deve fare le scale o saltare e in casa occorre stare attenti che non scivoli sui pavimenti.

-va educato benissimo, deve essere sempre sotto controllo. La femmina è molto più tranquilla e pacifica del maschio.

- da adulto l'alano sbava molto quando fa caldo, dopo che ha bevuto e i maschi anche quando sentono cagnoline in calore, quindi va tenuto in considerazione qualche sbavatura qua e la in casa.

L'alano ha un pelo raso con pochissimo sottopelo quindi soffre il freddo e teme l'umidità, però i peli fini e ruvidi come spilli si infilano un pò ovunque. Quindi occorre spazzolarlo tutti i giorni.

Deve dormire su superfici morbidi altrimenti gli vengono i calli.

-Occorre moto regolare tutti i giorni e odia la solitudine.

PRO:

-Da adulto è un cane molto tranquillo se lo si fa uscire regolarmente soprattutto la femmina.

-E' un cane che ama le comodità e d'inverno è il compagno ideale per guardare la tv o leggere un libro (odia la pioggia).

-E' un buon cane da guardia, ma se vive in casa può diventare un ottimo difensore del padrone. Ama stare appiccicato al proprietario.

-E' una razza molto tranquilla e socievole non è un cane che vuole dominare per forza sul padrone e sugli altri cani per questo è molto facile da gestire, se ben educato da piccolo.

E' comunque una scelta impegnativa quindi riflettici bene e facci sapere

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Ciao, io ho un alano che ora ha 6 mesi emmezzo e posso dirti che è un cane molto impegnativo, soprattutto ora che è cucciolo. Da grande dicono tutti che si tranquilizza.

Ha bisogno costantemente del padrone e quando non c'è ne combina di tutti i colori. E se pensi che a 5 mesi già pesa 40 kg (ora ne pesa 50) puoi immaginare i disastri!

Se non ti interessa che ti distrugga casa e sbavi daprertutto allora potresti farci un pensiero, ma mi preoccupa molto il fatto che non ci sei per quasi tutto il giorno. E' un cane che soffre molto la solitudine.

Non ha bisogno di andare a correre o fare chissà che ma di certo ha bisogno di stare col padrone, giocare con lui e ricevere infinite coccole.

Se hai bisogno di altre info sono disponibile.

Ciao

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