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Inviato

ho una simpatica cagnolina meticcia di nome JOBY di quasi 10 anni,da poco piu' di un anno ci siamo trasferiti in un nuovo appartamento dove (da quello che dicono)è vietato tenere cani (non si sa per quale ragione).Attualmente Joby si trova a casa dei miei genitori con grande sofferenza di entrambi(mia e della"cucciola")la mia domanda è:esistono veramente leggi condominiali di questo tipo?aiutatemi :bigemo_harabe_net-102:

Inviato

no non esistono.. è diritto di tutti tenere un animale sempre che questo non leda alla salute degli altri condomini e che non rechi disturbo ma anche qui c'è da dimostrarlo e chi si incarica di chiamare l'us(se nn sbaglio) e pagare la visita che deve dimostrare che il tuo cane suopera un tot di rumore consentito dalla legge?..

almeno questo è quello che ho sentito da forum :D

sono leggi alleatorie: tipo leggi scritte dal regolamento condominiale magari datato non + in rigore e non più valide.

l'unica rottura sarebbero i condomini incivili che non sopportano la vista di un cane -.-

Inviato

ci sono delle persone insensibili che non capiscono che avere degli animali in casa è una cosameravigliosa e allora,secondo me,fanno queste cose nn è giusto

Inviato
e chi si incarica di chiamare l'us(se nn sbaglio) e pagare la visita che deve dimostrare che il tuo cane suopera un tot di rumore consentito dalla legge?..

ahahahahahah un cane che abbaia superando la soglia di una discoteca a pieno regime quando suona??? ahahahah bella questa.... chi, davvero lo farebbe?

sono mi pare 15 decibel il tot... ma non vorrei dire baggianate.

Inviato

questi sono i termini di legge(art. 1138 c.c.). :

il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali approvati a maggioranza, non potendo detti regolamenti apportare limitazioni delle facoltà del diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente ed in esclusiva: sicché in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quegli stessi condomini che le avevano approvate.

il regolamento condominiale può impedire di alloggiare o far circolare animali domestici negli spazi comuni.

Poiché in questo caso la delibera concerne le modalità di utilizzo delle aree condominiali la relativa deliberazione può essere adottata a maggioranza.

Invece per vietare la detenzione di animali all'interno delle aree private, occorre una delibera adottata all'unanimità oppure che tale divieto sia contenuto in un regolamento contrattuale, dal momento che si tratta di imporre un vincolo al libero esercizio del diritto di proprietà dei condomini (nel ns. ordinamento gli animali sono considerati "beni", e dunque sono tutelati in quanto parte del patrimonio personale).

Per ragioni igieniche o di convivenza il regolamento potrebbe vietare di portare gli animali in ascensore oppure obbligare i proprietari a fargli mettere la museruola o adottare altre cautele.

Non esistono neppure limiti predefiniti in relazione alla grandezza o alla specie dell'ospite, ma è evidente come un animale più grande sia più difficile da controllare e tollerare, e dunque potrebbe costituire più facilmente una molestia per gli altri condomini: in materia deve prevalere il buonsenso (e la buona educazione) !

Inviato

questo vale anche se sei in affitto, a meno che il divieto non fosse presente nell'atto di vendita dal costruttore \unico proprietario, e sia stato trascritto nei vari contratti di vendita parcellizzata. il che è altamente improbabile!

ed è comunque impugnabile perchè si tratta di una limitazione del diritto di proprietà

Inviato

comunque stampa il tutto e poi sbattilo sotto il naso dell'amministratore:la misura è sempre stata efgficace perchè gli amministratori o sono ignoranti o contano sull'ingenuità degli amministrarti

ti mando tutto con un messaggio privato

Inviato

ANIMALI IN CONDOMINIO

Vi sono delle condizioni da rispettare per detenere animali domestici in un appartamento?

Le regole da seguire nella detenzione di un animale domestico in condominio riguardano soprattutto i problemi igienico-sanitari che possono essere facilmente risolti con un adeguata pulizia e cura dell'animale, nonché il disturbo della quiete pubblica, per il quale i vicini possono essere legittimati ad agire in giudizio, nel caso in cui l'abbaiare del cane arrechi gravi disturbi a norma dell'art. 844 c.c..

Per quanto riguarda, inoltre, il diritto di uso dell'ascensore o delle scale del condominio, considerate "parti comuni del condominio" (art.1117 del codice civile), questo non può essere menomato dal regolamento.

Sono sanzionabili, pero', quelle condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art.635 c.p. "danneggiamento", art. 639 c.p. "deturpamento o imbrattamento di cose altrui").

Come difendersi dalla minaccia di avvelenamento di un animale domestico?

In caso di minaccia di avvelenamento di un cane, è possibile presentare una denuncia-querela nei confronti dei responsabili, alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri o al Corpo Forestale dello Stato.

Questa, infatti, configura i reati di cui all'articolo 638 e 544-bis c.p., cioè uccisione di animali, e quelli previsti dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, che punisce la distribuzione di sostanze velenose. (FONTE LAV)

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e inoltre dal sito della LEGA DEL CANE

Tra condomini spesso si creano litigi a causa della presenza di animali domestici nel condominio.

In tali casi, è difficile trovare un giudice che faccia allontanare un animale da un appartamento in quanto chi agisce in giudizio deve dimostrare con prove rigorose che l'animale o gli animali rechino disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (art. 659 Codice Penale) o che si verifichino immissioni superiori alla normale tollerabilità (art. 844 Codice Civile).

Secondo l'articolo 1138 del codice civile, quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci deve essere formato un regolamento che deve contenere le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun

condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione o per la revisione del regolamento, che deve essere approvato dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Ma attenzione: le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti d'acquisto e dalle convenzioni.

Perciò, vietare ad un condomino di detenere animali domestici nel suo appartamento significa menomare i suoi diritti (comma 4 dell'articolo 1138 del Codice Civile:"Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti d'acquisto e dalle convenzioni …"). Così, il condomino può essere obbligato ad allontanare l'animale dal suo appartamento solo se ha accettato una clausola del regolamento che ne vieti la detenzione.

Inoltre, se in un regolamento condominiale è presente una norma che impedisce la detenzione di animali che turbano la quiete della collettività, bisogna accertare effettivamente il danno da loro arrecato (la sola presenza degli animali non è una prova sufficiente per il loro allontanamento).

PERCIÒ CONSIGLIAMO A TUTTI COLORO CHE INCORRONO IN PROBLEMATICHE DI QUESTO TIPO, DI INFORMARSI SUL PROPRIO REGOLAMENTO CONDOMINIALE E DI FAR VALERE I PROPRI DIRITTI DI CONDOMINO, INVECE DI ALLONTANARE I PROPRI ANIMALI ALLE PRIME LAMENTELE DEI VICINI.

Ed infine

Giurisprudenza:

Cass. civ., sez. II, 04-12-1993, n. 12028

Il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione.

Tra condomini spesso si creano litigi a causa della presenza di animali domestici nel condominio.

In tali casi, è difficile trovare un giudice che faccia allontanare un animale da un appartamento in quanto chi agisce in giudizio deve dimostrare con prove rigorose che l’animale o gli animali rechino disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (art. 659 Codice Penale) o che si verifichino immissioni superiori alla normale tollerabilità (art. 844 Codice Civile).

Secondo l’articolo 1138 del codice civile, quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci deve essere formato un regolamento che deve contenere le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun

condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione o per la revisione del regolamento, che deve essere approvato dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Ma attenzione: le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti d’acquisto e dalle convenzioni.

Perciò, vietare ad un condomino di detenere animali domestici nel suo appartamento significa menomare i suoi diritti (comma 4 dell’articolo 1138 del Codice Civile:”Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti d’acquisto e dalle convenzioni …”). Così, il condomino può essere obbligato ad allontanare l’animale dal suo appartamento solo se ha accettato una clausola del regolamento che ne vieti la detenzione.

Inoltre, se in un regolamento condominiale è presente una norma che impedisce la detenzione di animali che turbano la quiete della collettività, bisogna accertare effettivamente il danno da loro arrecato (la sola presenza degli animali non è una prova sufficiente per il loro allontanamento).

PERCIÒ CONSIGLIAMO A TUTTI COLORO CHE INCORRONO IN PROBLEMATICHE DI QUESTO TIPO, DI INFORMARSI SUL PROPRIO REGOLAMENTO CONDOMINIALE E DI FAR VALERE I PROPRI DIRITTI DI CONDOMINO, INVECE DI ALLONTANARE I PROPRI ANIMALI ALLE PRIME LAMENTELE DEI VICINI.

Inviato

l'unico problema per uno in affitto è che se il proprietario ti dice di non volere cani in appartamento e tu lo metti allora rischi che al rinnovo del contratto questo ti cacci fuori con un qualsiasi pretesto purtroppo.

Inviato
si, ma se ci ha abitato un anno significa che era consenziente, se non non l'affittava, mica ha preso il cane dopo!

non mi riferivo al caso della ragazza che ha scritto, dicevo in generale l'unico problema che potrebbe esistere per qualcuno che vive in affitto. :bigemo_harabe_net-117:

Inviato

vi ringrazio sinceramente!!dalla prossima settimana Joby starà qui e sapere che ci sono leggi che cmq tutelano nn solo gli animali ma anche chi li ama è rincuorante.grazie di cuore!! :bigemo_harabe_net-146:

Inviato

ciao! anche se la legge è dalla tua, stai attenta alla cucciola! sai, purtroppo ci sono condomini dove vive gente stupida che per ripicca poi fa del male ai nostri amati animali! per fortuna nel mio condominio non è mai stato così, ma in quello accanto avvelenarono parecchi cani! questi esseri indefiniti LI ODIO!!!

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